Presidente: Cinzia Cavestro
Vicepresidente: Loretta Brosio
Segretario: Alessandro Adriano
Tesoriere: Angelo Viberti
Consiglieri: Silvia Mandrino, Nuccia Trio, Rocco Iannini
Revisore dei conti: Ferdinando Frachlich
ART. 1 - COSTITUZIONE E DURATA
E’ costituita L’ Associazione RARECEF O.N.L.U.S. con sede in Alba (CN), Corso Barolo 47, e potrà essere trasferita in altra sede con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo, nell’ ambito del comune di Alba.
Per il conseguimento dei propri obiettivi potrà avvalersi di altre sedi secondarie.
L’ Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, con durata indeterminata e senza scopo di lucro.
ART. 2 - SCOPI
Essa si propone di promuovere, sostenere e finanziare iniziative finalizzate alla ricerca, cura e diffusione di informazioni relative delle cefalee e delle malattie rare correlate.
A tale scopo intende svolgere:
1. attività di sostegno e finanziamento alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
2. attività formative, onde aumentare la cultura sulle cefalee e malattie rare correlate, nello ambito sanitario e sociale;
3. attività informative, sul territorio, in particolare tramite incontri con la popolazione e le scuole;
4. divulgativo tramite la diffusione a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione su argomenti inerenti le cefalee, onde aumentare la qualità dell’ autogestione da parte della popolazione.
Per la realizzazione di tali finalità l’ Associazione potrà collaborare con Strutture Universitarie, sanitarie e sociali o qualsiasi altra organizzazione che condivida le medesime finalità; attività educative, progetti in collaborazione con le strutture scolastiche, corsi e stage formativi; iniziative informative, a livello del territorio, convegni e manifestazioni, pubblicazione e diffusione di testi specifici.
L’ Associazione accetterà l’ attiva collaborazione da parte di chiunque condivida, anche parzialmente, iniziative.
ART. 3 - SOCI
L’ iscrizione all’ Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividono lo spirito, gli ideali e gli obiettivi.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Soci Fondatori: persone che hanno sottoscritto l’ atto costitutivo dell’ Associazione;
Soci Collaboratori: persone che si impegnano a prestare la loro opera gratuitamente per l’ Associazione, il loro ingresso nell’ Associazione può venire per invito da parte del Presidente o per autocandidatura che dovrà essere vagliata e quindi accettata o respinta dal consiglio Direttivo dell’ Associazione stessa;
Soci Sostenitori: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
Soci Ordinari: persone che sostengono gli ideali dell’ Associazione diffondendo notizie a sostegno di essa, partecipando all’ attività sociale o effettuando donazioni episodiche;
Soci Onorari: persone alle quali l’ Assemblea dei Soci conferisce tale qualifica in riconoscimento dell’apporto dato all’ Associazione con lasciti, donazioni o benemerite attività personali. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non sono mai e per nessun motivo rimborsabili.
ART. 4 - DOMANDA ED AMMISSIONE
Possono far parte dell’ Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne facciano domanda, su apposito modulo, e siano accettate dal Consiglio Direttivo.
I soci in regola col tesseramento dell’ anno precedente sono esonerati dalla domanda scritta per il tesseramento in corso e verranno rinnovati automaticamente nel momento del pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’ eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
La qualifica di socio si perde per decesso, per recesso, per espulsione e per i Soci sostenitori anche per mancato versamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio della Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’ Associazione.
ART. 6 - DIRITTO DI VOTO
E’ da considerarsi valevole il principio del voto singolo che spetta a tutti i soci per l’ approvazione, le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina dei candidati all’ elezione degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 7 - PATRIMONIO SOCIALE
Le risorse economiche dell’ Associazione sono costituite da:
beni mobili ed immobili;
contributi;
donazioni,lasciti e liberalità;
attività marginali di carattere commerciale e produttive;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’ Assemblea dei Soci, che ne determina l’ ammontare.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 8 - ANNO FINANZIARIO
L’ anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, anche quello preventivo dell’ esercizio. Il Consiglio Direttivo dovrà comunque predisporre e formalizzare i bilanci preventivi di tutte le iniziative che comportino costi a carico dell’ Associazione.
Questi ultimi dovranno risultare dai verbali dello stesso Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’ Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile e quando lo richiedano particolari esigenze determinate dall’ organo amministrativo, anche oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio, ma comunque non oltre i sei mesi.
ART. 9 - ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’ Associazione sono:
L’ Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Vicepresidente;
Il Tesoriere;
Il Revisore dei conti (se nominato).
ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI GENERALITA’
L’ Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all’ Associazione ed è l’ organo sovrano dell’ Associazione stessa.
ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCAZIONE
L’ Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all’ anno ed in via straordinaria su richiesta scritta di almeno metà dei soci.
La convocazione deve:
- avvenire almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell’ assemblea;
- essere affissa presso la sede dell’ Associazione;
- indicare la data e il luogo della riunione, l’ ora della prima e della seconda convocazione distanziate di almeno un’ ora e gli argomenti all’ ordine del giorno.
ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI PARTECIPAZIONE
Partecipano all’ Assemblea con diritto di parola e di voto i soci iscritti all’ Associazione in regola con il pagamento della quota sociale annua.
Ciascun socio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Non possono essere rilasciate più di cinque deleghe ad una medesima persona.
ART. 13 - ASSEBLEA DEI SOCI VALIDITA’
L’ Assemblea dei Soci è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
In seconda convocazione l’ Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Di tutte le delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede dell’ Associazione del relativo verbale.
ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI COMPITI
L’ assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
- delibera sugli indirizzi e sui programmi di attività dell’Associazione, nel rispetto e nell’ ap- plicazione concreta nel dettato statuario;
- elegge i candidati alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo, il rendiconto economico e finanziario;
- approva il regolamento interno;
- delibera sulle modifiche dello statuto e, comunque, su qualsiasi ordine del giorno dell’ As semblea dei Soci nelle modalità stabilite dall’ Art.13 del presente statuto.
ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSIZIONE,VALIDITA’,DURATA
L’ Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’ Assem- blea dei soci, da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.
Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori e dai soci collaboratori in misura non superiore ai due terzi dei componenti il Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Possono decadere per dimissione, o decesso o inabilità, o allontanamento per comportamenti contrari ai principi dell’ Associazione; si valuterà a maggioranza di tre quarti dei membri del consiglio la idoneità di permanenza nel consiglio dei membri assenti non giustificati a oltre 4 riunioni consecutive del consiglio stesso.
ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’ anno ed è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso e su richiesta motivata o da almeno un terzo dei soci con richiesta scritta e motivata.
ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO COMPITI
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- nominare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere;
- predisporre le direttive per l’ attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllandone l’esecuzione stessa;
- decidere sulle spese da effettuare;
- stabilire l’ importo delle quote sociali annue ed i termini del relativo versamento;
- decidere sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
- approvare i progetti di bilancio consuntivo, rendiconto economico e finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’Assemblea dei Soci;
- dichiarare decaduti i componenti assenti a oltre 4 riunioni consecutive senza che ne abbiano motivato seriamente le cause.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO DIMISSIONI
Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente.
Il Presidente in tal caso:
- informa il Consiglio Direttivo;
- indice la nuova nomina di eventuale ruolo svolto dal dimissionario all’ interno del direttivo stesso, rinomina un nuovo membro dall’ elenco dei nominati dalla precedente assemblea dei soci o propone all’ Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile o straordinaria, l’ elezione di nuovi candidati per il Consiglio Direttivo.
ART. 19 - PRESIDENTE – TESORIERE
Il Presidente, nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica per un periodo di tre anni. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’ Associazione, può, insieme al tesoriere, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e, con firma singola, dare quietanza per gli incassi.
Può conferire ad un socio procura speciale per la gestione di una o più specifiche attività previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere, nominato in seno al Consiglio direttivo, in solido col Presidente è il responsabile della gestione finanziaria. Tiene la contabilità, predispone i progetti di bilancio consuntivo, rendiconto economico e finanziario e stato patrimoniale e si occupa di tutti gli aspetti economici-burocratici dell’ Associazione.
Su conti correnti bancari e postali, il Presidente ed il Tesoriere potranno con firma singola e disgiunta effettuare versamenti di qualsiasi genere mentre per prelievi, predisposizione di bonifici, emissione di assegni ed in genere operazioni a debito del conto gli stessi potranno operare solo con firma congiunta.
ART. 20 - IL REVISORE DEI CONTI
La gestione dell’ Associazione è controllata da un Revisore dei Conti o da un Collegio di Revisori a norma di legge, eletti, se ritenuti necessari, dall’ Assemblea dei Soci ogni triennio.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’ esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
ART. 21 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’ Assemblea dei Soci. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’ Associazione ha l’ obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’ organo di controllo di cui all’ art. 3 co.190 della L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 22 - RINVIO DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.